La revoca dell’aggiudicazione non costituisce un grave illecito professionale tale da imporre una motivazione specifica per l’ammissione del concorrente e non è qualificata come tale nel Codice Appalti del 2023.
Con specifico riferimento alla decisione di ammettere alla gara l’offerente in presenza di situazioni astrattamente riconducibili al grave illecito professionale, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che:
- in assenza di contestazioni durante la gara, “la stazione appaltante, che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incisiva della sua moralità professionale, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa”, diversamente da quanto necessario per escludere il concorrente.