La circostanza che l’iter procedimentale sia in corso, ancorché in uno stato avanzato, non è completamente satisfattiva dell’interesse attivato dal privato ricorrente, così che il ricorso avverso il silenzio deve essere accolto.
Come noto, infatti, la funzione di detta azione è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato, adottando una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale.
TAR ROMA SENTENZA 5443 DEL 2/5/2022
Tutto il giorno: Accantonamento a bilancio del Fondo di garanzia debiti commerciali per gli enti in ritardo con i pagamenti e/o con elevato stock di debito comm.le scaduto
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28 Febbraio 2026