Con riferimento alla sanzione per abuso di posizione dominante n. 27878 del 31 luglio 2019, l’appellante ha sottolineato come la circostanza che il provvedimento non sia definitivo non impedisce alla stazione appaltante di verificare ugualmente l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c) del Codice dei contratti.
L’assunto non è sufficiente a ritenere che l’Amministrazione debba connotare il fatto in termini escludenti: se la stazione appaltante può considerare una circostanza al fine di porla alla base di una decisione espulsiva non significa che debba farlo, specie se si considera che è l’Amministrazione, in positivo, a dover dimostrare le ragioni che rendono inaffidabile l’operatore economico, non operando, come già detto, alcun automatismo espulsivo al verificarsi di fatti di illecito.
Se la non definitività del provvedimento sanzionatorio non osta alla considerazione dello stesso a fini escludente, nondimeno quella stessa non definitività può essere valorizzata dalla stazione appaltante nell’ambito dell’apprezzamento soggettivo che caratterizza la causa escludente de quo: considerata dalla stazione appaltante al fine di ritenere il fatto non sufficientemente provato.
Cons. Stato, sez. V, 14.3.2024 n. 2491