La mancata pubblicità dei curricula dei commissari di gara d’appalto non incide sulla legittimità degli atti della gara stessa e non può comportare l’annullamento dell’intera procedura. Inoltre, il ruolo di Responsabile unico del procedimento può coincidere con quello di presidente della commissione giudicatrice a meno che non venga dimostrata concretamente l’incompatibilità tra i due ruoli attraverso comprovate ragioni di interferenza e di condizionamento.
Lo stabilisce Anac nel parere n. 448 del 3 ottobre 2023 sulla gara di tre milioni di euro bandita dal comune di Luzzi (Cosenza) per la messa in sicurezza di un tratto stradale.
Il parere nasce dalla richiesta di un’impresa concorrente che si è rivolta all’Autorità ritenendo l’intera procedura inficiata dal fatto che la stazione appaltante non ha pubblicato i nominativi e i curricula dei commissari di gara nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale. Ulteriore questione sollevata riguardava l’incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di presidente della commissione di gara e il fatto che le competenze di uno dei componenti della commissione di gara fossero inadeguate ai lavori oggetto dell’appalto.