La ASL di Biella, per il tramite di Consip S.p.A., ha indetto una procedura con il sistema dinamico di acquisizione, per l’affidamento del servizio di vigilanza non armata agli immobili in presenza, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di quarantotto mesi, rinnovabili per altri ventiquattro.
L’appalto ha ad oggetto un unico lotto, trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera. Hanno partecipato alla gara sei operatori economici e, all’esito della stessa – esperita la verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente – l’amministrazione ha escluso la società Battistolli Servizi Integrati s.r.l. e ha conseguentemente aggiudicato l’appalto alla seconda classificata.
Il provvedimento di esclusione e gli altri atti in epigrafe indicati sono stati impugnati dalla ricorrente, che ha eccepito due censure: l’illegittimità del giudizio di anomalia dell’offerta per omessa verifica della sua remuneratività e l’illegittimità del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, attesa la validità delle giustificazioni rese dalla concorrente.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.