Significativa Sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo l’appello, ricorda come in caso di servizi, sia necessario stabilire se gli stessi siano svolti in misura prevalente da prestazioni professionali, eseguite in via eminentemente personale (secondo lo schema delle professioni intellettuali), costituenti ideazione di soluzioni, ovvero governo o direzione di sistemi complessi (come nel caso in esame), elaborazione di pareri, interventi correttivi o di manutenzione che implichino attività non ripetitive. In tal caso si è in presenza di servizi di natura intellettuale, per i quali non si applica la “Clausola Sociale” dell’articolo 50 del Codice.
La sentenza di primo grado aveva annullato il bando di gara e il provvedimento di aggiudicazione, per illegittimità della lex specialis di gara a causa del mancato inserimento della clausola sociale di cui all’art. 50 Codice dei contratti pubblici, dato che i servizi oggetto dell’appalto non sarebbero stati riconducibili alla categoria dei servizi di natura intellettuale.
Consiglio di Stato, Sez. V, 21/02/2022, n. 1234