L’intervento della Cassazione è l’applicazione all’amministratore di un condominio di sanzioni amministrative dovuto all’erroneo inserimento di rifiuti in cassonetti non corretti, sulla base del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
L’amministratore deve essersi chiesto cosa c’entri direttamente lui col conferimento dei rifiuti effettuato dai condomini. Infatti, non c’entra nulla. L’ordinanza lo chiarisce molto bene: “questa Corte ha già avuto modo di precisare che: l’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale (Sez. 2 – , Sentenza n. 4561 del 14/02/2023, Rv. 666879 – 01)”.
La Cassazione avrebbe potuto limitare la propria decisione a questo solo aspetto. Ma, correttamente, ha inteso andare ben oltre, indagando in primo luogo proprio la legittimità del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, sotto l’aspetto della fissazione del comportamento sanzionato e della determinazione della sanzione.
L’ordinanza propone un’approfondita ricostruzione delle fonti, che per la verità si dovrebbe considerare patrimonio scontato dell’esperienza professionale di ogni apparato tecnico amministrativo dei comuni.
Ordinanza della Cassazione, Sezione II Civile, 24.10.2023, n. 29427