Il Comune, nell’esercizio della sua autonomia organizzativa, ha stabilito di mantenere la gestione diretta dell’attività di riscossione e di limitarsi ad affidare a terzi il servizio di supporto alla stessa, anche l’attività di supporto alla riscossione è attività riservata, come desumibile dall’art. 1, co. 805 della legge n. 160/2019 che prevede, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, l’iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446/1997.
Il riferimento alle “entrate” quale oggetto dell’attività di riscossione cui è propedeutica l’attività di supporto di cui si discute è evidentemente riferito a tutte le entrate di natura autoritativa degli enti locali, ossia non soltanto alle entrate correnti di natura tributaria (di cui al Titolo I dell’entrata), ma altresì alle entrate extra tributarie che possono essere oggetto di attività di riscossione, quali (per quanto rileva in questa sede) le entrate derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative.
In sintesi, dunque, né la natura di supporto (alla riscossione) dell’attività oggetto del servizio
de quo , né l’oggetto (sanzioni amministrative pecuniarie) della riscossione cui l’attività in parola è propedeutica escludono che detta attività rientri nella riserva sopra descritta. Sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, limitatamente alle attività descritte dal capitolato che non rientrano in quelle riservate agli avvocati.