COVID 19-TEST SIEROLOGICI SUL POSTO DI LAVORO: I CHIARIMENTI DEL GARANTE PRIVACY

INTERRUZIONE DELLE FERIE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA TERAPIA SALVAVITA

Aran, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, si è espressa in ordine alla richiesta di u n parere da parte di un Comune, nella fattispecie, un dipendente era in ferie dal 3 al 13 settembre, in data 13 ha svolto una terapia salvavita presso la struttura ospedaliera, che ha rilasciato apposita certificazione con la indicazione a penna “terapia salvavita”.
L’Ente, chiede se il giorno 13 deve essere considerato come giorno di ferie oppure deve essere ricondotto alle previsioni dell’art.37 del CCNL delle Funzioni Locali.
In materia, ai fini dell’interruzione del godimento delle ferie, l’art.28, comma 16, del CCNL delle Funzioni Locali, richiede espressamente che intervenga una malattia o di durata superiore a 3 giorni (quindi almeno 4) o che abbia comportato il ricovero ospedaliero.
Dunque, l’Agenzia nel caso in esame, evidenzia che l’effetto interruttivo potrebbe ritenersi ammissibile solo ove siano presenti tali presupposti e, quindi, si sia trattato di un giorno di effettivo svolgimento della terapia salvavita in regime di ricovero ospedaliero, in conformità alle previsioni dell’art. 37 del medesimo CCNL.

ARAN PARERE, 20 DICEMBRE 2019

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