Riscontro interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 in merito all’obbligo di iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali, in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti, di una
società di capitali interamente controllata da Comuni.
Un comune, ai fini dello svolgimento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, affida a soggetti terzi, dotati dei necessari titoli abilitativi, sia le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni soci della stessa sia quelle di trattamento dei medesimi rifiuti, chiede:
- se la Società di capitali come sopra descritta, è tenuta all’iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali in categoria 8, “Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti
stessi”, anche se, pur essendo un’entità giuridica diversa dai Comuni che l’hanno costituita, non si
pone in un rapporto di terzietà rispetto a questi ultimi e, - nel caso in cui per la Società a totale partecipazione pubblica sussistesse tale obbligo, se sono
applicabili le procedure semplificate d’iscrizione definite dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del
decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.