In tema degli interessi corrispettivi dovuti dalla p.a. per debiti liquidi ed esigibili che pure viene in rilievo nel presente giudizio, non si ravvisa la stessa uniformità di orientamenti all’interno della giurisprudenza di legittimità. Ed invero, la questione è stata di recente affrontata da questa sezione giungendosi a soluzioni non omogenee.
La Cass.n.11655/2020, superando il tradizionale orientamento favorevole a condizionare la liquidità ed esigibilità del debito della p.a. alla emissione del titolo di spesa secondo la disciplina del Regio Decreto n. 827 del 1924, articolo 269, ha ritenuto che i debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell’art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l’ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell’obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento-cfr.Cass.n.11655/2020-.
Tale indirizzo ha preso le mosse da precedenti approdi interpretativi delle Sezioni unite. Queste ultime, pur occupandosi di obbligazioni pecuniarie assunte con contratto privatistico, avevano avuto modo di affermare che “non è esatto che i debiti dello Stato e degli altri enti pubblici divengano liquidi ed esigibili, e perciò produttivi di interessi, solo quando la relativa spesa sia stata ordinata con l’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’art. 270, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e, comunque, dopo gli altri adempimenti imposti dalle norme organizzative interne degli enti stessi.