La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha fornito riscontro ad una serie di quesiti riguardanti l’applicazione dell’incentivo introdotto dall’art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, norma che prevede la possibilità per gli Enti locali (e previa approvazione di apposito regolamento) di destinare “…il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato (…) al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente (…) in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75…”.
In proposito la Corte ha chiarito innanzitutto che il montante su cui calcolare gli incentivi di cui trattasi deve essere determinato in misura pari al maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati, ignorando del tutto il correlato dato della relativa riscossione, né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti).