Il presupposto della «gara», cui fa riferimento l’articolo 113 del Dlgs 50/2016 può dirsi sussistente anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b). D’altro canto, anche l’Anac, nelle proprie linee guida (n. 4), configura la modalità di assegnazione di lavori, servizi e forniture sotto soglia prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 50/2016 quale procedura comparativa, laddove ravvisa che anche l’affidamento diretto avviene «nel rispetto dei principi enunciati dagli articolo 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici». Rimane fermo che detti incentivi dovranno essere corrisposti nel rispetto del disposto dell’articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016 che prevede l’appostamento di risorse finanziarie, a valere su stanziamenti di bilancio dell’ente, in un fondo destinato all’incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, in misura non superiore al 2 per cento delle stesse risorse.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL’EMILIA ROMAGNA-PARERE N.33/2020