In tema di Imu spetta la riduzione al 50% dell’imponibile anche in assenza della prevista perizia a carico del proprietario o, in alternativa, di una sua dichiarazione sostitutiva, quando lo stato di inagibilità sia noto al Comune, come nel caso oggetto del contenzioso, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Nel caso di specie sussisteva un atto del Comune di Roma, Ufficio Sicurezza Statica degli Edifici con il quale veniva dichiarata la non agibilità dell’immobile oggetto del contenzioso avendone constatato lo stato di abbandono con manifestazioni di precedenti crolli delle strutture portanti e del tetto dovute ad un incendio avvenuto anni addietro e l’utilizzo come discarica abusiva. La circostanza che la pratica per la dichiarazione di inabitabilità dell’immobile si sia conclusa solo nel 2019, e dunque in epoca successiva all’anno di imposta (2015), ha consentito la compensazione delle spese di lite. (G.T.).