In sede di riassunzione, in materia di esenzione IMU/ICI, il consolidato orientamento della giurisprudenza tributaria prevede che, nel caso di un immobile conferito ad un fondo comune d’investimento (FIP) affidato ad un società veicolo e successivamente concesso in uso ad un ente pubblico, nel caso di specie l’Agenzia delle Dogane, lo stesso continua a godere dell’esenzione dall’imposta prevista, originariamente, in materia di ICI ma estensibile all’imposta municipale propria, sostitutiva della prima.
Nel caso de quo, non può trovare accoglimento la tesi della CTR Basilicata, in forza della quale trattandosi di esenzione, la stessa non può essere oggetto di interpretazione estensiva riferita ad altro tributo. Ciò, in quanto l’articolo 2, comma 6, D.L. n. 351/2001 non ha introdotto, secondo i giudici di legittimità, un’esenzione ma semplicemente uno speciale criterio d’individuazione dei soggetti passivi ICI in un settore particolare come quello dei beni pubblici privatizzati, in cui la proprietà dei beni è attribuita, in senso sostanziale ad un fondo immobiliare, e, in via formale, ad una società vettore, con utilizzo concreto da parte di un’amministrazione pubblica.
Sentenza del 19/5/2023 n. 123 – CGT2G Basilicata – Sezione 2