Infatti l’efficacia di tali deliberazioni segue il principio generale della irretroattività degli atti impositivi (sempre applicabile in mancanza di espressa deroga stabilita dalla legge) e, pertanto, le delibere, pur legittimamente emesse nel termine previsto dall’art. 251 cit., esplicano i loro effetti solo per l’anno 2015, poichè la norma stessa non ha previsto alcuna efficacia retroattiva e neppure tale efficacia può ritenersi connaturata alla tipologia o alla natura della disposizione.
Anzi l’irretroattività della norma impositiva (sfavorevole al contribuente) risponde nel caso di specie all’esigenza di certezza della imposizione e di tutela dell’affidamento ed è conforme al criterio della capacità contributiva che va sempre correlato all’attualità.
Sentenza del 2/5/2022 n. 3742 – Comm. Trib. Reg. Campania – Sezione 19