La custodia dell’immobile, infatti, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto: il debitore esecutato, seppure privato del potere di disporre degli stessi, ne rimane comunque proprietario. L’imposta, dunque, deve essere versata dal debitore esecutato sino all’emissione del decreto di trasferimento.
Fino a tale momento il debitore pignorato dovrà assolvere agli obblighi imposti dalla disciplina relativa all’imposta comunale: l’esecuzione dell’atto di pignoramento immobiliare infatti- lo si ripete- non ha in sé alcun effetto sulla debenza dell’IMU, effetto che invece si manifesta appunto con la formalizzazione della conclusione della procedura di vendita forzata. In definitiva, fino a quando il bene non verrà acquistato all’asta da un offerente, IMU, TARI e TASI devono essere pagate dal proprietario dell’immobile pignorato.
Sentenza del 18/12/2023 n. 7004 – CGT2G Campania – Sezione 2