La Commissione tributaria provinciale di Foggia, con la sentenza n. 1443-05-2021 ha stabilito che
gli ex Iacp possiedono «alloggi sociali» e quindi le abitazioni affittate come principali sono esenti da Imu.
Attualmente, per gli alloggi assegnati da Iacp o in Erp è prevista l’applicazione della detrazione di 200 euro e dell’aliquota ordinaria, o di quella (se minore, anche azzerata) deliberata dal Comune.
Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Dm 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale, è prevista l’assimilazione ad abitazione principale, pertanto sono esenti da Imu.
La Commissione ribadisce la definizione di alloggio sociale:
«Si considera alloggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici o privati, nonché dall’ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (…)». Gli alloggi Iacp rientrano in questa definizione e quindi risultano esenti da Imu.