La dichiarazione d’imposta, nella specie quella di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. 507/92, ove sia affetta da errore di fatto, nella specie errore relativo alle dimensione delle insegne pubblicitarie, commesso dal dichiarante nella sua redazione, “è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.
Atteso che, in primo luogo, la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, in secondo luogo, che essa costituisce un momento dell’”iter” proceclimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria e, in terzo luogo, che i principi della capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare, entro un ragionevole lasso di tempo, l’inesistenza di fatti giustificativi”.