Non tutti i Comuni (che non siano capoluogo di provincia o facenti parte di Unioni di comuni) possono istituire l’imposta di soggiorno, ma solo quelli che risultano inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche. Il mancato inserimento del Comune in questi elenchi rende illegittima la delibera istitutiva dell’imposta di soggiorno.
Il Tar Milano con sentenza n.2525/2020 ha stabilito che le Regioni però devono prevedere un’istruttoria preliminare per una selezione di “merito” tra i vari Comuni coinvolti e che non può concludersi nel senso di ritenere tutti i Comuni indistintamente meritevoli della qualifica di «località turistica» o «città d’arte».
Visto dunque che all’interno di una Regione coesistono Comuni a forte vocazione turistica e altri meno, è opportuno stabilire prima chi ne detiene la qualifica anche per inserire o meno l’imposta di soggiorno.
Tar Milano, sentenza n.2525/2020