FINANZA PUBBLICA - RIVISTA DELLA CORTE DEI CONTI

IMPOSTA DI SOGGIORNO: PER LA CORTE DEI CONTI SICILIANA LA GIURISDIZIONE È DEL GIUDICE TRIBUTARIO

Con ricorso ad istanza di parte ex art. 172 del codice della giustizia contabile, la sig.ra X, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Y, quale gestore della struttura ricettiva denominata …., avversa il provvedimento n. 4 del 10.12.2021, recante la «intimazione esecutiva per mancato riversamento imposta di soggiorno 2016, costituzione in mora ex art. 1219 c.c.» che il Comune ha notificato, con p.e.c. del 28.12.2021.
In via del tutto pregiudiziale occorre verificare la giurisdizione di questo Giudice in materia.
Al riguardo, il Collegio ritiene di aderire e dare continuità richiamandone i contenuti motivazionali anche a disposizioni di attuazione del Codice di giustizia contabile – al precedente di questa Sezione di cui alla recente sentenza n. 453 del 18 maggio 2022, pronunciata in un caso del tutto analogo e sovrapponibile a quello odierno, con cui è stata declinata la giurisdizione a favore del giudice tributario.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenze n. 500 del 27 maggio 2022 e sentenza n. 453 del 18 maggio 2022

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