STAFF DI ORGANO POLITICO NEGLI ENTI LOCALI

IMPIEGO PUBBLICO – SECONDO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

La Corte sancisce che in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo. Restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.

Ciò significa che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato.

Cass-civ-sez-lavoro-sent_2274

Ottobre 2024

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
30 Settembre 2024
1 Ottobre 2024
2 Ottobre 2024
3 Ottobre 2024
4 Ottobre 2024
5 Ottobre 2024
6 Ottobre 2024
7 Ottobre 2024
8 Ottobre 2024
9 Ottobre 2024
10 Ottobre 2024
11 Ottobre 2024
12 Ottobre 2024
13 Ottobre 2024
14 Ottobre 2024
15 Ottobre 2024
16 Ottobre 2024
17 Ottobre 2024
18 Ottobre 2024
19 Ottobre 2024
20 Ottobre 2024
21 Ottobre 2024
22 Ottobre 2024
23 Ottobre 2024
24 Ottobre 2024
25 Ottobre 2024
26 Ottobre 2024
27 Ottobre 2024
28 Ottobre 2024
29 Ottobre 2024
30 Ottobre 2024
31 Ottobre 2024
1 Novembre 2024
2 Novembre 2024
3 Novembre 2024