L’accettazione di cariche sociali in una società cooperativa (nella specie, Presidente del Consiglio di amministrazione di una “società cooperativa sociale”), sebbene non comporti l’incompatibilità assoluta di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, in ragione della deroga prevista dall’art. 61 del medesimo decreto, tuttavia, non esclude che il lavoratore debba chiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale al datore di lavoro (Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 11 aprile 2024, n. 9801). La Corte afferma i seguenti principi di diritto.
L’accettazione di cariche sociali in una società cooperativa, nella specie presidente del consiglio di amministrazione di una “società cooperativa sociale”, non incorre nella incompatibilità assoluta di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, in ragione della deroga prevista dall’art. 61 del medesimo D.P.R. Ciò, tuttavia, non esclude che il lavoratore debba chiedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale al datore di lavoro. Trova applicazione l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che costituisce disciplina volta a garantire l’obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell’art. 98 Cost. con il quale, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione“, si è inteso rafforzare il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Il lavoratore pubblico contrattualizzato concorre all’attuazione della disciplina sulla incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, e la norma di riferimento per quest’ultimo, va individuata nell’art. 53, comma 7, che prende in esame le conseguenze per il lavoratore della mancanza di autorizzazione a svolgere l’incarico extraistituzionale.
Il carattere gratuito dell’attività non esclude la necessità della valutazione di compatibilità e dunque dell’autorizzazione, come stabilito dall’art. 53, comma 7, per gli incarichi retribuiti. In particolare, quanto al Comparto sanità, va rilevato che l’art. 53 richiama l’art. 4, comma 7, della L. n. 412/1991, che tra l’altro stabilisce: “Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso”. La mancanza della comunicazione al datore di lavoro, ai fini della valutazione di compatibilità funzionale all’autorizzazione, dell’incarico extraistituzionale consistente nella carica sociale di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale dà luogo a responsabilità disciplinare.