Il Sindaco di un Comune campano chiede alla sezione territorialmente competente dell’organo di controllo “se sia legittima la previsione, nel regolamento interno, del riconoscimento degli incentivi tecnici per i contratti di appalti di servizi e forniture di beni di importo inferiore a 500 mila euro in favore del personale dipendente della stazione appaltante, a partire dal responsabile unico del procedimento, che interviene nella gestione o se piuttosto il personale che svolge funzioni tecniche possa essere remunerato soltanto nel caso di appalti di servizi e forniture di beni in caso di importo superiore ad euro 500 mila”.
La Corte ricostruendo il quadro normativo vigente e previgente, relativamente alla disciplina dei contratti pubblici, in particolare l’art. 45 del Dlgs 36/2023 e l’art. 113 del Dlgs 50/2026, considerando altresì quanto previsto al punto 10 delle linee guida Anac n. 3, risponde al quesito chiarendo che: gli incentivi in argomento possono essere corrisposti solo quando è prevista la nomina del direttore dell’esecuzione.
In particolare, in base alle norme del nuovo codice, nel caso di appalti di servizi e forniture, il direttore dell’esecuzione è previsto obbligatoriamente:
- quando gli importi sono superiori a 500.000 euro;
- nel caso di sole forniture di servizi, anche quando gli importi sono inferiori a 500.000, ma di particolare complessità.
La definizione di particolare complessità, in attesa del regolamento ministeriale, si può desumere dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14 che individua i servizi di particolare importanza, con elencazione che ad avviso del Collegio non riveste carattere tassativo.