ANTICORRUZIONE - L'ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO IN OTTO LOTTI DI UN'UNICA PRESTAZIONE NON È PERMESSO

ILLEGITTIMO NON AMMETTERE GRUPPI DI IMPRESE, ANNULLATO L’APPALTO DOPO L’INTERVENTO DELL’ANAC

È illegittimo vietare a una associazione, o raggruppamento temporaneo di imprese, la partecipazione a una gara d’appalto; così come non si può inserire nel disciplinare di gara una soglia massima di ribasso dell’offerta economica.

Lo chiarisce l’Anac nella delibera 278 del 14 giugno 2022 con cui invita un Istituto superiore di istruzione di Valmontone (Roma) all’annullamento di tutti gli atti della gara d’appalto per la concessione di servizio bar, caffetteria e distributori automatici.

Con una nota immediatamente successiva del 24 giugno 2022, la stazione appaltante si è adeguata totalmente e tempestivamente alle indicazioni fornite dall’Autorità annullando la delibera in autotutela e il decreto di aggiudicazione provvisoria. Inoltre è stata adottata subito una nuova determina di gara e un nuovo bando, in conformità alle indicazioni dell’Autorità.

Il disciplinare di gara relativo alla concessione del bar, da affidare mediante procedura aperta, è stato pubblicato sul sito dell’Istituto il 22 aprile scorso per un importo di 375mila euro e una durata di 5 anni. Il termine di presentazione dell’offerte è stato fissato al 31 maggio. Pur trattandosi di un affidamento sotto soglia, la stazione appaltante ha ritenuto di utilizzare una procedura ordinaria (aperta). L’Anac aveva rilevato “un ampio numero di criticità limitative della concorrenza”. 

Il disciplinare di gara prevedeva che “non fosse ammessa Ati o Rti”. Il divieto appariva posto senza eccezioni e non risultava sostenuto da alcuna motivazione. La clausola vietava in modo assoluto la partecipazione di Ati o Rti e, pertanto, si mostrava illegittima e ingiustificatamente restrittiva della partecipazione. Nella delibera di giugno, l’Autorità ha ricordato che la partecipazione in forma associata è uno dei principali istituti volti a favorire la presenza delle piccole medie imprese e, più in generale, ad ampliare la concorrenza, in quanto consente a diversi operatori economici, singolarmente non in possesso dei requisiti previsti da uno specifico bando, di associarsi tra loro al fine di partecipare ad una gara cumulando tra loro i rispettivi requisiti. 

DELIBERA ANAC

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