CODICE APPALTI - I PUNTI SALIENTI DEL DECRETO CORRETTIVO

IL SUBAPPALTO NEL DIRITTO PUBBLICO

Il subappalto è un contratto derivato con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L’art. 119, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, riproducendo quasi integralmente il testo del previgente art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 precisa che costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi che abbia ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o d’importo superiore ad € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % per cento dell’importo del contratto da affidare.

Tale precisazione ha lo scopo d’individuare in maniera sufficientemente puntuale l’ambito applicativo della relativa disciplina, che è contenuta nei commi successivi e nel precedente art. 11, la quale è il punto d’approdo di una serie d’interventi legislativi, che hanno dovuto tenere conto delle sollecitazioni provenienti dalla Commissione Europea, che ha avviato la procedura d’infrazione n. 2018/2273 proprio in materia di subappalto, e della Corte di Giustizia, che si è pronunciata sulla previgente disciplina contenuta nell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice degli appalti) e nell’art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti).

La disposizione ricalca il testo dell’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall’art. 49 del d.l. n. 77 del 2021, convertito dalla l. n. 108 del 2021, e dall’art. 10 della l. n. 231 del 2021, da cui si differenzia per la soppressione dei limiti quantitativi al subappalto, dell’obbligo di indicare una terna di nominativi di sub-appaltatori e del divieto di subappalto. È stata, invece, mantenuta, coordinandola con la previsione dell’art. 11 in tema di applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali, la disciplina delle tutele economiche e normative dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore e la responsabilità solidale dell’affidatario con il subappaltatore in merito agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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