Il Responsabile unico del procedimento è il “padrone” della gara, anche se non ha poteri a valenza esterna.
Il Tar Lazio, infatti, accoglie il ricorso in quanto gli atti, non essendo stati sottoscritti dal RUP, sarebbero viziati da incompetenza.
Il Tar conferma quella parte di giurisprudenza (in vigenza del D. Lgs 50/2016) che ha evidenziato come le competenze del Responsabile del Procedimento siano da considerarsi esclusive
Ma altra giurisprudenza, invece, ha evidenziato come il Responsabile del procedimento privo di qualifica dirigenziale non possa adottare atti “che impegnano l’amministrazione verso l’esterno” (vedasi Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1079, Cons. Stato, Sez. V, 10/05/2022, n. 3638).
È una sentenza significativa, anche in chiave futura, perché l’allegato I.2 al Nuovo Codice non sembra esaustivo. Infatti, l’articolo 7 da una parte prevede che il RUP disponga le esclusioni dalle gare, dall’altra che adotti il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, abbia il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.