IL R.U.P. PUÒ SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITÀ CHE NON IMPLICANO ESERCIZIO DI POTERI VALUTATIVI

IL R.U.P. PUÒ SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITÀ CHE NON IMPLICANO ESERCIZIO DI POTERI VALUTATIVI

In caso di procedura di gara che preveda l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione giudicatrice è l’attività valutativa, mentre il R.U.P. può svolgere tutte le attività, anche non definite dal Codice, che non implicano l’esercizio di poteri valutativi.

Tar Campania, Salerno, Sez. I, 08/06/2023, n. 1334

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