IL PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC NON PUO ESSERE IMPUGNATO DALLA PARTE CHE NON ABBIA PRESO PARTE AL RELATIVO PROCEDIMENTO

IL PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC NON PUÒ ESSERE IMPUGNATO DALLA PARTE CHE NON ABBIA PRESO PARTE AL RELATIVO PROCEDIMENTO

Il Collegio deve premettere che, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, l’impugnativa del parere di precontenzioso ANAC n. 33 del 25.1.2023, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in capo alla Campania Alimentare S.r.l.

Quest’ultima, infatti, è rimasta estranea al procedimento ex art. 211, avviato dinnanzi all’ANAC su iniziativa della ditta RICCI s.r.l., al quale ha partecipato il (solo) Ministero della Difesa producendo deduzioni difensive.

Si rammenta che il parere è vincolante soltanto “per le parti che (vi) abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito” e che il solo “parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa”. Da ciò consegue che, poiché il parere non era vincolante nei confronti della società odierna ricorrente né, quindi, esso può ritenersi lesivo della sfera giuridica della medesima, la quale è rimasta estranea al relativo procedimento, la domanda di annullamento del parere de quo deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.

TAR Lazio, sez. I-bis, 11.9.2023 n. 13711

Settembre 2023

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
28 Agosto 2023
29 Agosto 2023
30 Agosto 2023
31 Agosto 2023
1 Settembre 2023
2 Settembre 2023
3 Settembre 2023
4 Settembre 2023
5 Settembre 2023
6 Settembre 2023
7 Settembre 2023
8 Settembre 2023
9 Settembre 2023
10 Settembre 2023
11 Settembre 2023
12 Settembre 2023
13 Settembre 2023
14 Settembre 2023
15 Settembre 2023
16 Settembre 2023
17 Settembre 2023
18 Settembre 2023
19 Settembre 2023
20 Settembre 2023
21 Settembre 2023
22 Settembre 2023
23 Settembre 2023
24 Settembre 2023
25 Settembre 2023
26 Settembre 2023
27 Settembre 2023
28 Settembre 2023
29 Settembre 2023
30 Settembre 2023
1 Ottobre 2023