Il mancato rinnovo di un contratto in scadenza non implica, di per sé, una carenza dei requisiti professionali in capo all’aggiudicataria. Nella propria autonomia negoziale, se pure ciò fosse davvero
avvenuto, la Prefettura di Siracusa ha evidentemente ritenuto di non rinnovare (fatto eventuale) un contratto, presumibilmente per vicende legate alla sua non perfetta esecuzione da parte dell’aggiudicataria.
Tali vicende, pur tuttavia, non hanno evidentemente superato la soglia di una sanzione, di una risoluzione anticipata, o di una qualificazione ad inadempimenti così gravi da rilevare sulle piattaforme appositamente consultate, come si evince dalla relazione del RUP circa la verifica dei requisiti, in atti. In effetti, non risulta che la Prefettura di Siracusa abbia dato comunicazione di violazioni rilevanti all’ANAC ai fini della iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016.
In tal senso, va richiamato l’indirizzo pretorio secondo cui affinché possa ritenersi integrata la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 50/2016, è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino comunque dal casellario informatico dell’ANAC, come è stato chiarito dalle Linee Guida ANAC n. 6/2016, al punto 4.6. (Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, n. 6234).