IL LAVORATORE NON SUPERA IL SECONDO PERIODO DI PROVA? IL LICENZIAMENTO È LEGITTIMO

IL LAVORATORE NON SUPERA IL SECONDO PERIODO DI PROVA? IL LICENZIAMENTO È LEGITTIMO

Il Tribunale di Lodi, con provvedimento in data 21 aprile 2022 (sentenza n. 81/2022), ha rigettato il ricorso di un dipendente del comparto sanità pubblica che era stato licenziato per non aver superato la prova.
Il caso
Un lavoratore del comparto sanità (cat. D Infermiere), dopo aver partecipato a un concorso, è stato assunto da una azienda sanitaria pubblica con contratto a termine di un anno e periodo di prova di 4 settimane.
Allo scadere del contratto a termine, senza soluzione di continuità, il lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato (stessa mansione e inquadramento) a seguito di utilizzo della stessa graduatoria precedentemente utilizzata per l’assunzione del contratto a termine (previo scorrimento della stessa) con un periodo di prova di 6 mesi, come previsto dal CCNL del comparto.
L’ultimo giorno del -secondo- periodo di prova (cioè alla scadenza dei 6 mesi) il lavoratore è stato dapprima messo in ferie per poi essere, al termine delle ferie e senza riprendere il lavoro, licenziato.
La decisione del Giudice
In primo luogo, il Giudice ha correttamente ritenuto la ASST un ente pubblico economico riconoscendo il rinvio alla contrattazione collettiva per quanto riguarda la durata del periodo di prova.
L’elemento innovativo del provvedimento qui commentato sta nel riconoscimento della legittimità della doppia prova. A tal proposito il Giudice ha esaminato le norme del C.C.N.L. ritenendo che l’ammissibilità della prova nel contratto a termine costituisce una facoltà mentre, in caso di successiva assunzione a tempo indeterminato previo scorrimento della graduatoria, l’apposizione della prova è obbligatoria.
In sostanza, da una parte la natura della prova nel contratto a termine è diversa rispetto a quella del contratto a tempo indeterminato, dall’altra la nuova assunzione a tempo indeterminato a seguito di scorrimento di graduatoria costituisce una nuova assunzione con obbligo di apporre il patto di prova.
In sintesi, si tratta di due contratti sottoposti a diverse “discipline giuridiche”. Il Giudice ha poi ritenuto che la fruizione delle ferie, anche se al termine del periodo di prova, non può essere qualificata come servizio effettivamente prestato non essendoci stata alcuna prestazione.
Il Tribunale ha anche ritenuto privo di fondamento il richiamo all’art. 2096 c.c. in quanto norma non applicabile alla PA. Con riferimento, infine, alla invocata trasformazione/conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato il Giudice, aderendo alla giurisprudenza maggioritaria, ha ritenuto non possibile estendere la trasformazione/conversione del rapporto di lavoro privatistico, così come qualificata nel ricorso, al diverso rapporto di lavoro pubblico.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento del Tribunale di Lodi, sul quale non constano precedenti specifici con riferimento alla doppia prova, sintetizza i principi di carattere generale applicati al caso di specie.
In particolare, appare corretta la ricognizione della normativa applicabile e la disamina sulla natura giuridica e la conseguente diversità di causa posta alla base del patto di prova, in un rapporto di lavoro a termine rispetto a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ambito di lavoro pubblico.
Particolarmente puntuale appare anche il richiamo agli obblighi cui è tenuta la pubblica amministrazione quando effettua una assunzione a seguito di scorrimento della graduatoria. Operando in un ambito di norme inderogabili la discrezionalità della PA risulta molto limitata.

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