Secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, il Consorzio di società cooperative dovrebbe possedere in proprio i requisiti di qualificazione, senza possibilità di fare ricorso al c.d. cumulo alla rinfusa utilizzando le proprie consorziate.
Tuttavia, nel caso di specie, il requisito in discussione non è un requisito di partecipazione, bensì un requisito in presenza del quale il Disciplinare attribuisce un punteggio premiale. Orbene, la lex specialis non specifica che il requisito de quo debba essere posseduto in proprio dal Consorzio, conseguentemente ritiene il Collegio che esso ben possa essere posseduto anche dalle consorziate.
In questo senso depone anche il chiarimento reso dalla Stazione appaltante in relazione al quesito n. PI009247-22, con il quale veniva chiesto: “Con ri-ferimento ai criteri tabellari di cui ai punti 8-9-10 del Disciplinare di Gara (pag. 34), si chiede conferma che in caso di Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 detti punteggi verranno attribuiti in relazione al possesso di quanto richiesto in capo alle Consorziate indicate quali esecutrici (in relazione alla loro quota di partecipazione al Consorzio stesso)”, e al quale è stato risposto “si conferma”.
Trattasi di scelta discrezionale operata a monte dall’Amministrazione e non censurabile in questa sede.
Invero, i criteri premiali debbano essere selezionati, tra quelli indicati dalla norma di cui all’art. 95 d.lgs. 50 del 2016, in base alla loro idoneità di evidenziare la capacità del concorrente di eseguire il contratto. Pertanto la Stazione Appaltante ben poteva prevedere l’attribuzione del punteggio premiale laddove il requisito fosse posseduto dalle consorziate che procede-ranno materialmente all’esecuzione della prestazione.
Come per il precedente motivo, deve essere anche qui ribadito che, sebbene venga in considerazione il possesso di certificazioni di qualità, non si verte in materia di requisiti di qualificazione, ma di criteri di premialità di offerta tecnica, fatto che rende inapplicabile di per sé il divieto di operatività del cumulo alla rinfusa di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.