IL CDS SI ESPRIME SUL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E SULLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO

IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELL’AMMINISTRAZIONE

La responsabilità della pubblica amministrazione da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica è di natura extracontrattuale, non potendo, infatti, configurarsi un rapporto obbligatorio nell’ambito di un procedimento amministrativo in quanto:

  • nel procedimento amministrativo, a differenza del rapporto obbligatorio, sussistono due situazioni attive, cioè il potere della p.a. e l’interesse legittimo del privato;
  • il rapporto tra le parti non è paritario, ma di supremazia dell’amministrazione.

Il risarcimento può essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi ed alla luce di una loro dimensione sostanzialistica.

Spetta dunque al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare:

  • sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l’evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;
  • sul piano soggettivo, l’integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l’ingiustificata o illegittima inerzia dell’amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell’Amministrazione.

Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2023, n. 3094 – Pres. Lipari, Est. Francola

Giugno 2024

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
27 Maggio 2024
28 Maggio 2024
29 Maggio 2024
30 Maggio 2024
31 Maggio 2024
1 Giugno 2024
2 Giugno 2024
3 Giugno 2024
4 Giugno 2024
5 Giugno 2024
6 Giugno 2024
7 Giugno 2024
8 Giugno 2024
9 Giugno 2024
10 Giugno 2024
11 Giugno 2024
12 Giugno 2024
13 Giugno 2024
14 Giugno 2024
15 Giugno 2024
16 Giugno 2024
17 Giugno 2024
18 Giugno 2024
19 Giugno 2024
20 Giugno 2024
21 Giugno 2024
22 Giugno 2024
23 Giugno 2024
24 Giugno 2024
25 Giugno 2024
26 Giugno 2024
27 Giugno 2024
28 Giugno 2024
29 Giugno 2024
30 Giugno 2024