Si osserva che la tecnica normativa, con l’abrogazione tout court del previgente regime di cui al d.lgs. n. 503, ha sollevato non pochi dubbi interpretativi; cionondimeno, la soluzione esposta appare la più rispettosa dell’intenzione del legislatore.
Se è vero, infatti, che non vi è più una norma espressa che attribuisce la legittimazione attiva esclusiva per la tassa pubblicitaria al comune, è altrettanto vero che non si rinviene alcuna norma che, prendendo le distanze dal regime previgente, la attribuisca anche alla provincia. Le norme richiamate dalla parte, infatti, non inducono a simile conclusione.
In particolare, non rileva l’art. 23 del codice della strada il quale attiene a profili attinenti la sicurezza della circolazione stradale. Neppure appare decisivo l’articolo 1, comma 835, della legge n. 160 laddove dispone che “Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”, trattandosi di disposizione che precisa l’aspetto temporale del canone unico ma non la soggettività attiva.
La norma non dice che il pagamento va fatto agli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione, quanto invece che il pagamento va effettuato agli enti in uno con il rilascio: ciò sta a significare, per esempio, semplicemente che il privato dovrà esibire il pagamento del canone per il rilascio dell’autorizzazione.
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31 Marzo 2025