A tale riguardo, va richiamato l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui i concetti di “servizi analoghi” e di “forniture analoghe” vanno intesi non come “identità” ma come mera “similitudine” tra le prestazioni richieste
La nozione di servizi analoghi, come noto, è quella di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale pertanto, laddove la lex specialis richieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell’appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, dovendosi pervenire al contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.
TAR Campania, sez. V, 14.3.2024 n. 1737