Per quanto concerne gli aspetti della responsabilità, escludendo l’ipotesi dell’annullamento della gara che non venisse portata a conclusione nei termini (l’aspetto non viene neppure preso in considerazione nel parere stante la sua ovvietà), il Mit precisa l’essenza del “silenzio inadempimento”.
Il silenzio in parola determinerebbe «la possibilità per il privato di promuovere un’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo al giudice l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere». Il mancato rispetto dei termini implica anche il mancato rispetto del dovere di buona fede quale regola «di esercizio del potere pubblicistico ai sensi degli artt. 2, 5 e 209 del nuovo Codice (quest’ultimo modificativo dell’art. 124 c.p.a.) stante la sussistenza, nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, di un affidamento dell’operatore economico».
Affidamento sul legittimo «esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio» in parola.
Pertanto, la violazione/inosservanza dei termini, che a questo punto devono essere preventivamente dichiarati dal Rup fin dalla decisione a contrarre (come in realtà già accade in attuazione di quanto previsto dal DL 76/2020), può (potrebbe) «dar luogo alla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione». Esponendo il funzionario a colpa grave per “la grave violazione di norme di diritto”. Effettivamente, la considerazione ultima – sulla colpa grave -, potrebbe riguardare il soggetto (es. il Rup) che viola per inerzia i termini della procedura.
Si tratta di aspetti, in ogni caso, su cui occorrerà attendere anche le determinazioni giurisprudenziali. Primi interventi ufficiali occorrerà anche attendere sui “limiti” di utilizzo di procedure maggiormente articolate invece delle procedure semplificate del sottosoglia apprestate dal legislatore (al netto del caso di interesse transfrontaliero o del caso di lavori di importo pari o superiori al milione di euro fino al sottosoglia).