Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali”.
La norma in questione è stata introdotta dal d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, al fine di adeguare la normativa interna a quanto disposto dalla quella comunitaria, la cui violazione aveva condotto all’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per non conformità dell’art. 80, comma 4, d. lgs n. 50/2016 alle disposizioni dell’art. 38, par. 5, comma 2, della direttiva n. 2014/24/UE.
La finalità della nuova disposizione è quella di consentire alle stazioni appaltanti di escludere operatori economici che per la ragione indicata si siano dimostrati inaffidabili, ma altresì quella, sovente trasversalmente implicita nelle disposizioni di origine eurounitaria, di garantire condizioni di effettiva concorrenza tra gli operatori.
Il Tar Molise accoglie il ricorso di impresa esclusa dalla gara per tre avvisi di accertamento annullati dalla Commissione Tributaria in 1° grado, ma pendenti a seguito del ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate.
Il Tar effettua una accurata ricostruzione dell’articolo 80 comma 4 del Codice ed annulla l’esclusione.