NEL DECRETO BOLLETTE LA PROROGA CHE SALVA I COMUNI USCITI DAL DISSESTO

GIUSTIZIA TRIBUTARIA – LA NOTIFICA PEC DI UN ATTO ESATTIVO

La notifica pec di un atto esattivo da indirizzo non certificato e non presente nei pubblici registri è inesistente e non può essere sanata ex art 156 c.p.c. neppure con la impugnazione dello stesso atto.

L’appello è fondato sotto l’assorbente profilo dedotto in relazione alla invalidità della notifica a mezzo pec da un indirizzo non inserito nei pubblici registri. In materia va ribadito che la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, precisando altresì che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto.

Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado della Liguria n.923\2022, depositata il 131.22022

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