Nel corso dell’istruttoria il Garante privacy ha accertato che la ripresa dell’area pubblica, rispetto a quelle di propria pertinenza, era avvenuta in maniera non conforme ai principi di liceità e di minimizzazione dei dati della normativa privacy.
Se infatti i trattamenti effettuati mediante sistemi di videosorveglianza installati per attività domestiche sono da ritenersi, in linea di massima, esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina privacy, nel caso in cui l’angolo di visuale delle telecamere si estenda ad aree pubbliche o proprietà altrui essi sono soggetti agli obblighi del Regolamento.
Nel caso in esame, l’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree pubbliche era avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che chi ha installato le telecamere non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe potuto giustificare tale trattamento. Ciò vale ancora di più per la captazione di conversazioni avvenute in spazi pubblici attraverso dispositivi audio. Soltanto in presenza di situazioni di pericolo concreto si può estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree comuni, luoghi aperti al pubblico o di pertinenza di terzi, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).
Tenuto conto del fatto che la condotta ha esaurito i suoi effetti, avendo egli provveduto subito dopo l’apertura dell’istruttoria a sostituire la telecamera precedentemente installata con una fissa puntata verso l’ingresso, il Garante ha limitato il suo intervento al solo ammonimento.