Il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato i criteri per l’assegnazione delle risorse del Fondo Sicurezza Urbana nel triennio 2024/2026.
Il Decreto 29 dicembre 2023 stabilisce che per il triennio 2024-2026 la dotazione finanziaria del Fondo per la sicurezza urbana pari a 25 milioni di euro annui è così ripartita per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026:
- 60% ai Comuni capoluogo delle città metropolitane;
- 16% ai Comuni con popolazione pari o superiore a centomila abitanti;
- il 12% agli stessi Comuni capoluogo delle città metropolitane che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del TUEL;
- 6% ai Comuni litoranei individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi;
- 6% ai Comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.
Il decreto elenca le iniziative alle quali vanno destinate le suddette risorse, tra cui:
- assunzione in deroga di personale della Polizia locale a tempo determinato,
- acquisto e installazione di apparati tecnologici e di sistemi per il potenziamento delle sale operative della Polizia locale nonché installazione di sistemi di videosorveglianza,
- messa in sicurezza aree degradate e sgomberi di immobili occupati.
Il Comune interessato può presentare subito domanda per l’accesso alle risorse del Fondo. Il termine per la presentazione della domanda è così fissato:
- al 30 aprile 2024, per le risorse del “Fondo” riferite all’anno 2024;
- al 30 aprile 2025, per le risorse del “Fondo” riferite all’anno 2025;
- al 30 aprile 2026, per le risorse del “Fondo” riferite all’anno 2026.
La domanda va presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo o al Commissariato del Governo della provincia interessata, per il tramite dei quali il Ministero dell’interno può disporre controlli presso il Comune beneficiario al fine di verificare la legittimità della spesa.