Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è stata adottata una previsione di portata generale che interessa anche l’accesso civico generalizzato. L’art. 103 recante sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, interessa anche i procedimenti in materia di accesso, incluso l’accesso civico generalizzato. Pertanto, ove nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 siano pendenti richieste di accesso civico generalizzato, o anche di altro tipo, e amministrazioni possono avvalersi della sospensione per il periodo indicato (23 febbraio-15 aprile 2020) del termine di conclusione dei relativi procedimenti.
Il d.l. n. 18 del 2020 detta anche una norma specifica in materia di accesso, sospendendo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori al fine di non aggravare i problemi di liquidità di tutti i cittadini (lavoratori, famiglie e imprese etc…), collegandovi anche la richiamata sospensione dei termini di risposta alle istanze di accesso procedimentale, civico semplice e civico generalizzato.
FOIA, CENTRO NAZIONALE DI COMPETENZA