L’articolo 9, comma 2, del Dpr 487/1994 ha previsto che i componenti delle commissioni di concorso siano tecnici esperti nelle materie oggetto di concorso. Per dimostrare che si tratti di “esperto” è necessario verificare che il soggetto abbia acquisito, attraverso un oggettivo percorso culturale e professionale, un’adeguata conoscenza delle materie d’esame. Lo ha ribadito il Tar Calabria – Catanzaro, sezione II, nella sentenza n. 750/2022.
I magistrati hanno altresì ricordato che l’esperienza della commissione va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto «comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati» (Consiglio di Stato, sezione II, n. 7031/2021).
Tuttavia, i commissari devono essere quantomeno esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.
Consiglio di Stato, sezione II, n. 3542/2020; sezione I, n. 933/2018; sezione VI, n. 3366/2014