Nel corso della predisposizione dei documenti di gara la ricorrente riscontrava un malfunzionamento del portale informatico che le impediva di pagare il contributo ANAC.
Per tale motivo la ricorrente, nel presentare la propria domanda di partecipazione, depositava una dichiarazione cautelativa nella quale evidenziava come non fosse stato possibile versare il contributo per due lotti.
Dopo l’avvenuta presentazione dell’offerta da parte della ricorrente la stazione appaltante sospendeva e prorogava i termini per la presentazione delle offerte per problemi di malfunzionamento della piattaforma telematica destinata alla gara.
Successivamente, la Stazione appaltante avviava soccorso istruttorio, invitando la ricorrente a regolarizzare la documentazione presentata.
L’impresa si attivava, provvedendo al pagamento dei due contributi di euro 20,00 in favore dell’ANAC . Ma, inopinatamente, la Commissione disponeva l’esclusione della ricorrente a causa della mancata integrazione documentale comprovante il pagamento del contributo ANAC.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 20/05/2022, n. 730