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ESCLUSIONE PER L’ESECUTORE DI CONTRATTI PUBBLICI D’APPALTO DELL’OBBLIGO DI STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE

La Corte costituzionale ha evidenziato che laddove l’art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici prevede che dal contratto d’appalto derivi l’obbligo per l’aggiudicatario di assicurare la stazione appaltante contro due precisi rischi.

Quello per «i danni subiti, dalla stessa, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere nel corso dell’esecuzione dei lavori» e quello relativo alla «responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori», l’impugnato art. 26 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021 riproduce testualmente il riferimento proprio a quei medesimi rischi, ma con l’opposto fine di escludere che l’aggiudicatario sia obbligato a stipulare le relative polizze assicurative a favore della stazione appaltante.

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