IL WHISTLEBLOWING NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER SCOPI PERSONALI

ENTI LOCALI – LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEL WHISTEBLOWER

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che per valutare le legittimità del licenziamento del whistelblower, bisogna considerare l’intero contesto in cui s’inserisce il provvedimento espulsivo, anche se l’addebito disciplinare non è direttamente collegato con le denunce che il dipendente ha proposto contro i superiori. La segnalazione ex art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 (cd. “whistleblowing”) sottrae alla reazione disciplinare del soggetto datore tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, risultando riconducibili alla causa di esonero da responsabilità disciplinare.

Cass. sez. lavoro sent. 12688- 9-05- 2024

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