La Corte ha dichiarato la responsabilità di un dipendente comunale per omesso riversamento delle somme percepite per collaudo non autorizzato di opere pubbliche, in violazione dell’art. art. 61, co. 9, del D.L. n. 112/2008. Dalla violazione dell’obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione e dal conseguente obbligo di riversamento del corrispettivo previsto come sanzione non deriva di per sé alcun danno erariale per l’Amministrazione, avendo tali condotte una valenza neutra ai fini della responsabilità amministrativo- contabile.
La responsabilità è invece integrata ogni qual volta all’illegittimo espletamento di incarichi non autorizzati, si accompagnino poi ulteriori diverse condotte produttive di danno tra cui anche quella distinta ed autonoma dell’omesso riversamento, che nell’integrare un’ipotesi tipizzata di responsabilità erariale, ben lungi dal configurare una responsabilità sanzionatoria, deve invece essere ascritta tra le fattispecie della responsabilità risarcitoria pura, conseguente all’omessa acquisizione da parte dell’Amministrazione di un’entrata vincolata, prevista dall’ordinamento.