Per l’anno 2021, il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è stato previsto dall’articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, per un importo totale di 1500 milioni di euro.
Di questa somma complessiva, 1.350 milioni di euro andranno in favore dei Comuni e 150 milioni di euro in favore delle Province/Città metropolitane.
Il fondo ha lo scopo di rifinanziare, anche se in maniera differente, il fondo funzioni fondamentali previsto nel 2020 dall’articolo 106 del Dl 34/2020 e dall’articolo 39 del Dl 104/2020.
Tra le differenze del fondo 2020 e del fondo 2021:
– fondo 2021 presenta uno stanziamento complessivo ben inferiore (1.500 milioni di euro, contro i 3.500 milioni del 2020);
– fondo dell’anno 2020 poteva destinarsi al finanziamento delle minori entrate (al netto dei ristori specifici) e delle maggiori spese (al netto dei ristori specifici e delle minori spese), imputabili all’emergenza epidemiologica dovuta al virus Covid-19;
– fondo dell’anno 2021, dovrebbe essere destinato a finanziare solo la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.