Per gli Enti Locali, gli adempimenti cambiano a seconda che abbia approvato o meno il bilancio di previsione dell’anno in corso.
Per chi ha approvato il bilancio di previsione, entro il 30 settembre, devono sottoporre al Consiglio la verifica degli equilibri del bilancio 2020/22 (competenza, cassa, residui, Fondo crediti di dubbia esigibilità, lavori pubblici).
Oltre alla verifica degli equilibri, anche il censimento e l’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
È possibile effettuare la salvaguardia prima del 30 settembre, essendo in dirittura d’arrivo, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 16 luglio 2020, la ripartizione del primo fondo, introdotto dal decreto legge 34, per coprire le perdite di gettito per le funzioni fondamentali.
Gli enti che sono in esercizio provvisorio devono procedere con l’approvazione del bilancio di previsione 2020/22 dopo aver adeguato la nota di aggiornamento al Dup 2020/22 e contestualmente alla definizione di tariffe, aliquote e regolamenti Imu e Tari.
Considerato l’allineamento delle scadenze per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti tributari al termine fissato dalla norma per l’approvazione del bilancio, anche gli enti che avevano già provveduto a deliberare il bilancio possono ancora effettuare modifiche entro il 30 settembre, adottando le necessarie variazioni al documento già approvato.
Nel calendario particolare di quest’anno, in caso di necessità gli enti possono valutare la possibilità di utilizzare l’avanzo libero già in fase di bilancio di previsione, purché il preventivo sia approvato successivamente al rendiconto dell’esercizio precedente e contestualmente venga effettuato il controllo a salvaguardia degli equilibri generali, secondo l’articolo 193 Tuel.