In via preliminare, i giudici toscani hanno affermato che l’atto di diniego di autorizzazione paesaggistica del Comune da un lato, e il parere negativo della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica dell’opera dall’altro, sono atti che, seppure connessi, mantengono una propria autonomia, essendo stati adottati da Amministrazioni differenti; pertanto, possono essere oggetto di distinte impugnazioni.
Nel merito, il Tar ha accolto le censure con cui il ricorrente ha dedotto la carenza di istruttoria e di motivazione del parere negativo della Soprintendenza, rilevando a) l’utilizzo da parte dell’amministrazione di formule generiche e b) l’omesso rilievo della presenza di strutture analoghe a quelle oggetto della domanda di autorizzazione paesaggistica sugli immobili contigui.
TAR TOSCANA, SEZ. III, sentenza 31 luglio 2023, n. 805