La Corte dei conti Emilia-Romagna, con delibera n. 86 del 23 dicembre 2019 si è espressa in ordine alla richiesta di parere da parte di un Ente in merito alla sorte dei contratti per il personale di staff ex art. 90 Tuel in caso di decadenza del Sindaco.
In merito, la sezione osserva che in caso di decadenza per incompatibilità del Sindaco, i contratti individuali in essere con il personale addetto allo staff del Sindaco, stipulati in applicazione dell’art. 90 del Tuel, stante il rapporto fiduciario che lega i collaboratori al Sindaco, terminano automaticamente alla data di dichiarazione di decadenza per incompatibilità di quest’ultimo. Il caso della decadenza per incompatibilità non è assimilabile a quello delle dimissioni del Sindaco, poiché solo nel secondo caso l’art. 53, comma 3, del Tuel, prevede la prorogatio ex lege per un periodo di 20 giorni, al cui scadere è prevista la nomina del Commissario.
CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA, DELIBERAZIONE N.86/2019